
La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell’illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
I reati contenuti nel decreto sono:
- Malversazione a danno dello Stato (es. uso improprio di contributi pubblici);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ( es. non avendo titolo per l’erogazione);
- Truffa ai danni dello Stato;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Concussione (abuso di pubblici poteri per costringere o indurre taluno a rilasciare denaro o altra utilità);
- Corruzione;
- False comunicazioni sociali;
- Impedito controllo (es. occultamento di documenti);
- Illecita influenza sull’assemblea;
- Aggiotaggio (es. rendere informazioni false al fine di influenzare mercati e prezzi);
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche e di vigilanza;
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle società controllate;
- Operazioni in pregiudizio dei creditori
Attraverso le modifiche apportate nel 2007, il D.Lgs 231 introduce, non ultimi in ordine di importanza, i reati di:
omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul posto di lavoro.
In pratica si prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie e l'applicazione di interdizioni per un tempo da tre mesi a un anno. Le interdizioni tipiche possono prevedere:
- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione e revoca di licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo per la presentazione di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già posseduti;
- divieto di pubblicizzare servizi o beni.
La possibilità di evitare o ridurre l'applicazione di tali sanzioni è legata all'adozione di modelli di organizzazione idonei a prevenire il compimento dei reati 231, inclusi quelli relativi alla salute e sicurezza. Al fine della prevenzione di questi ultimi, sicuramente l’adozione di un sistema di gestione per la salute e sicurezza basato sullo standard OHSAS 18001 rappresenta la soluzione più idonea.
La realizzazione del modello organizzativo 231 si basa su:
- Un’analisi iniziale dei rischi (Risk Analysis) presenti all’interno dell’organizzazione relativamente ai vari reati. La Risk Analysis può essere suddivisa in una parte specifica per i reati amministrativi ed una legata ai rischi per la salute e sicurezza (obbligatoria secondo il Testo Unico per la Sicurezza D.Lgs 81/2008), oppure ai rischi ambientali (es. Analisi Ambientale Iniziale ISO 14001). La figura 1 mostra, ad esempio, i risultati dell’analisi relativa al rischio di corruzione e ad un particolare rischio presente sui cantieri per la salute e sicurezza. Quest’ultimo, era già stato censito nell’ambito dei rischi citati dal Testo Unico per la Sicurezza 81/2008 (cogente). L’indice di priorità del primo rischio è calcolato tramite la moltiplicazione di tre fattori: la Probabilità che l’evento accada (P, con scala da 1 a 10, dove 1 l’evento è molto improbabile e 10 pressoché certo), la Gravità per l’organizzazione qualora accada (G, con scala da 1 a 10, dove 1 gravità nulla l’organizzazione non è nemmeno sanzionata e 10 gravità massima con possibilità di chiusura dell’esercizio) ed infine la Rilevabilità ovvero la capacità che l’organizzazione ha di rilevare l’evento prima che capiti, ad esempio tramite gli audit dell’Organismo di Vigilanza (R, con scala inversa da 10 a 1, dove 10 capacità di rilevare l’evento pressoché nulla ed 1 evento sempre rilevabile in anticipo). Il rischio per il capo, invece, è calcolato tramite la moltiplicazione della Probabilità per il Danno (P e D), attraverso una scala da 1 a 4 per entrambi i fattori. Tale calcolo, è tipicamente usata nell’ambito dei rischi per la salute e sicurezza secondo prassi degli enti di controllo italiani (es. Ispesl). Nel caso in questione il fattore di rischio è 16, quindi al massimo livello.
Fig. 1 – Estratto da un’analisi dei rischi secondo D. Lgs 231
|
Tipologia di rischio: CORRUZIONE |
|||||
|
Il rischio nel settore è rilevante, anche se non molto frequente. Negli ultimi dieci anni soltanto l’azienda concorrente Alfa è stata 6 mesi fa indagata nell’ambito delle tangenti al Comune per le opere al cavalcavia, ma per ora è soltanto un’indagine. Tuttavia in questa azienda sembrano non esserci mai stati casi del genere anche se, chiaramente, è impensabile il raccogliere testimonianze dirette su fatti così gravi. I tentativi di corruzione nel passato remoto sono avvenuti nel settore tramite o pagamenti diretti in contanti ai funzionari, oppure tramite consulenze/prestazioni di servizi vari fatturati da persone/società vicine al funzionario. Pare essere molto più frequente la turbativa d’asta, ovvero la capacità di far modificare i capitolati tecnici a proprio favore tramite l’inserimento di requisiti che soltanto alcune ditte che partecipano possiedono. Risulta molto difficile accertare tale tipologia di reato
|
|||||
|
Calcolo della Priorità di Rischio (Probabilità*Gravità*Rilevabilità) Scala da 1 a 10 |
P = 6 |
G = 7 |
R = 8 |
IPR = P*G*R = 336 |
Note : rischio alto |
|
Occorre redigere una procedura di controllo delle attività per le gare d’appalto. Fondamentale il controllo dei requisiti nei capitolati per valutare la possibilità di turbative. Inoltre occorre controllare le fatture di nuovi fornitori, specialmente nell’ambito dei servizi, entrati nell’albo a seguito di vincita di gare o tender internazionali.
|
|||||
|
Tipologia di rischio: PROTEZIONE DEL CAPO |
|||||
|
I lavoratori che operano sopra, sotto od in prossimità di impalcature e posti di lavoro sopraelevati, nonché durante lo smontaggio delle armature, frequentemente (un audit su tre ha dato luogo a non conformità nell’ultimo anno) non utilizzano il casco di sicurezza. La cosa risulta particolarmente grave potendo generare infortuni gravi. Si rileva che ad oggi, per pura fortuna, non vi sono stati incidenti, anche se vari “quasi incidenti” sono stati registrati dai capi cantieri (16 negli ultimi tre anni). Fra i quasi incidenti si segnalano, ad esempio, cadute di pesanti attrezzi da altezza superiore ai 3 metri che avrebbero potuto portare alla morte di operatori.
|
|||||
|
Calcolo della Priorità di Rischio (Probabilità*Danno) Scala da 1 a 16 |
P = 4 |
D = 4 |
|
IPR = 16 |
Note : l’alta rilevabilità (si nota subito chi ha o non ha il casco), non deve comunque portare a trascurare la gravità che risulta essere la più alta in assoluto! |
|
Predisporre un nuovo piano di formazione/informazione a tappeto su tutti gli operatori ed istituire forme di controllo molto rigide, eventualmente utilizzando la possibilità di sanzionare come da CNLL. Intensificare gli audit sui cantieri passando a mensili. Massima accuratezza nella registrazione dei “quasi incidenti” con sedute immediate di informazione a tutto il personale al fine della ricerca delle cause e valutazioni dei possibili rischi.
|
|||||
- La redazione di un codice di condotta interno che prescrive i valori ed i comportamenti che il personale deve mantenere al fine di prevenire i reati suddetti; tale codice può essere integrato con altri codici etici, ad esempio il codice SA 8000 che prescrive il rispetto dei requisiti sociali.
- La redazione di procedure/istruzioni per aspetti particolarmente tecnici (es. procedure per le comunicazioni sociali, formazione del bilancio, gestione delle gare di appalto, etc.). Ricadono all’interno di questa categoria anche le procedure ed istruzioni redatte specificatamente per rispondere alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza. Le procedure solitamente ricalcano il formato e le modalità di controllo dei restanti sistemi di gestione (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, SA 8000, etc.) e alcune di esse possono essere integrate (es. le procedura di gestione documentazione, formazione/addestramento, gestione non conformità, azioni correttive/preventive, visite ispettive interne, etc.).
- la creazione della consapevolezza nel personale tramite formazione/informazione, ancora una volta già prevista dal D.lgs 81/2008 nel caso dei rischi per la salute e sicurezza;
- La costituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV) che svolge audit di controllo sull’applicazione del modello (codice e procedure); tale OdV, come si vedrà nel prossimo paragrafo, è in sostanza un vero e proprio GVI, che può pertanto agire in conformità alla norma ISO 19011.
- L’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- Il miglioramento continuo del modello tramite l’aggiornamento delle priorità di rischio e la loro riduzione nel tempo (Risk Management).
Chiarini & associati può assistervi nei passi previsti sopra riportati, fornendo anche professionalità ed indipendenza per un eventuale inserimento nell’ODV aziendale.
Copyright © Chiarini & Associati srl - All rights reserved.
Chiarini & Associati srl - Italy
Phone +39-051/236037-274469
Decreto 231/2001